La legge 142 del 08.06.1990
Provincia e Aree Metropolitane L. 142
I Servizi Pubblici e i Consorzi L. 142
Comunità Montane L. 142
Organi del Comune e Provincia L. 142
Controllo organi e atti L. 142
Organizzazione uffici e personale L. 142
Finanza e contabilità enti locali L. 142
Responsabilità e disposizioni L. 142
Ordinamento delle Autonomie locali
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 (Oggetto della legge)
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle
province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle province autonome
di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli
statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non
possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.
ART. 2 (Autonomia dei comuni e delle province)<
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi
e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria
nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano,
altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate
dallo Stato e dalla regione.
ART. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali)
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo
comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze
di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e
le province.
principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e
della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo
117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra
loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle
autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e
attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e
della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini
dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi
e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al
comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.
CAPO II - AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 4 (Statuti comunali e provinciali)
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le
attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le
forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai
procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione,
affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
ART. 5 (Regolamenti)
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e
per l'esercizio delle funzioni.
CAPO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 4 (Partecipazione popolare)
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di
quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono
disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione
nonché procedure per l' ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
ART. 7 (Azione popolare, diritti d'accesso e di
informazione dei cittadini)
1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative,
le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso
l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di
una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti
previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli
uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie
per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui è in possesso l' amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
ART. 8. (Difensore civico)
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del
difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del
buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze
ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
CAPO IV - IL COMUNE
ART. 9 (Funzioni)
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la
popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
ART. 10 (Compiti del comune per servizi di
competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono
essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
ART. 11 (Modifiche territoriali, fusione ed
istituzione di comuni)
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione
tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza,
che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni
comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni,
tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più
comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano
assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel
caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono
calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed
iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di
destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il
territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi,
aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
ART. 12 (Municipi)
1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4 dello
stesso articolo, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre
funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio
comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti
nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed
eleggibili a consigliere comunale.
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti. La
carica di pro-sindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere
comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto ed il
regolamento comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli
amministratori dei comuni di pari popolazione.
ART. 13 (Circoscrizioni di decentramento
comunale)
1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni
di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di
gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal
comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo
statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono
articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di
decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della
circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto
secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e
integrazioni.